la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Si  considerano  beneficiari  degli  interventi  di cui alla legge
regionale 4 luglio 1988, n. 30 i sottoindicati soggetti:
     a)  persone  che,  per  nascita o in seguito ad evento morboso o
traumatico, comunque intervento,  presentino  una  menomazione  delle
proprie  condizioni  fisiche, psichiche o sensoriali, con conseguenti
difficolta'  di  apprendimento,  di  relazione   e   di   inserimento
lavorativo.
   Apposita  certificazione deve attestare il carattere dell'handicap
e la residua capacita' di poter svolgere attivita' lavorativa.
   I  portatori  di  handicap  di  natura  fisica o sensoriale devono
risultare  iscritti  nelle   liste   provinciali   per   l'avviamento
obbligatorio al lavoro.
     b)  i soggetti di cui all'art. 12 della legge regionale 12 marzo
1984 n. 14 e i soggetti che abusano di bevande alcooliche, gia' o  in
regolare  trattamento  presso  il  servizio  di  salute mentale della
competente Unita' sanitaria locale;
     c)  gli ex degenti in istituti psichiatrici e i soggetti affetti
da malattie mentali gia' o in regolare trattamento presso il servizio
di salute mentale della competente Unita' sanitaria locale;
     d)  i  soggetti  che  siano  stati  sottoposti  a una detenzione
cautelare almeno fino a sei mesi  o  che  siano  stati  sottoposti  a
misure  alternative  alla  detenzione  o abbiano scontato la pena per
almeno sei mesi.